Canone
RAI

Tutto quello che c’è da sapere sul pagamento del Canone RAI

Tutte le persone che possiedono uno o più apparecchi televisivi, a prescindere dall’utilizzo, sono tenute al pagamento del canone, come stabilito dall’art. 1 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246.
Per approfondimenti puoi consultare:

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 535 del 12/05/1988
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 8549 del 03/08/1993

Sì, il canone TV è dovuto.
L’obbligo di pagamento del canone RAI nasce dal possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale del digitale terrestre e/o satellitare, indipendentemente dall’uso effettivo.
Questo principio è stabilito dall’art. 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246.
Per ulteriori approfondimenti:

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 535 del 12/05/1988
  • Sentenza Corte di Cassazione n. 8549 del 03/08/1993
L’importo del canone TV è di 90 euro.
Si, è possibile che vengano addebitate in bolletta anche rate di competenza dell’anno precedente.

Vuoi essere esonerato dal pagamento del canone TV?
Devi presentare una dichiarazione di non detenzione all’Agenzia delle Entrate.
Trovi il modulo e le istruzioni sul sito dell’Agenzia, nella sezione “Canone TV – Casi di esonero”.

Scadenze da rispettare:

  • Per l’intero anno: dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno in corso
  • Solo per il secondo semestre: dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno in corso

Attenzione: la dichiarazione ha validità solo per l’anno in cui viene presentata. Se anche negli anni successivi non possiedi un televisore, dovrai ripresentarla ogni anno.
In assenza di dichiarazione, si presume che tu detenga un apparecchio TV e il canone sarà addebitato in bolletta.

Per conoscere quali sono le categorie esenti dal pagamento del canone, puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina “Canone TV – Casi particolari di esonero”.

Puoi inviare la Dichiarazione sostitutiva in uno dei seguenti modi:

  • Online, tramite l’applicazione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
    È necessaria la registrazione ai servizi telematici (Fisconline).
  • Tramite un intermediario abilitato, come ad esempio un CAF o un commercialista.
  • Per posta, inviando un plico senza busta con raccomandata a:
    SAT – c.p. 22 – Torino
    È necessario allegare la copia di un documento di identità valido.

 

Validità della presentazione

  • Se invii la dichiarazione online, fa fede la data riportata nella ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
  • Se invii per posta, fa fede la data indicata dal timbro postale.

Modulistica e istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Canone TV – Casi di esonero”.

Per ottenere il rimborso del Canone TV è necessario compilare un modulo specifico, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata a “Canone TV – Rimborso”. Dopo la presentazione della richiesta, l’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli necessari e, se il rimborso sarà riconosciuto, comunicherà alle imprese elettriche l’importo da accreditare.

Puoi presentare la richiesta di rimborso compilando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inviandolo con una delle seguenti modalità:

  • Online, tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate (è necessaria la registrazione ai servizi telematici di Fisconline). In alternativa, puoi rivolgerti a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
  • Per posta, inviando il modulo compilato con raccomandata all’indirizzo:
    Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
    Alla richiesta va allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta di rimborso si considera presentata in base alla data del timbro postale in caso di invio cartaceo, oppure alla data della ricevuta telematica in caso di invio online.

Limiti temporali per la richiesta di rimborso del Canone TV

No, non è possibile richiedere il rimborso per pagamenti effettuati prima del 2016.
Il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate consente di chiedere il rimborso solo per i pagamenti del Canone TV effettuati a partire dal 2016, e solo se il pagamento è avvenuto tramite addebito nella bolletta dell’energia elettrica.

Motivi validi per richiedere il rimborso del Canone TV

Puoi richiedere il rimborso del Canone TV utilizzando il modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice numerico corrispondente alla motivazione. Ecco le principali casistiche:

  • Hai presentato nei termini la Dichiarazione sostitutiva che attesta che tu (o un componente della tua famiglia anagrafica) avete più di 75 anni e un reddito familiare complessivo non superiore a 6.713,98 euro.
  • Hai presentato nei termini la Dichiarazione sostitutiva per esenzione in base a convenzioni internazionali, che riguarda te o un altro componente della tua famiglia anagrafica.
  • Tu (o un tuo familiare) avevate già pagato il canone in un’altra modalità, ad esempio tramite addebito sulla pensione.
  • Hai pagato il canone sulla bolletta elettrica, ma il canone era già stato pagato anche su un’altra utenza intestata a un componente della tua stessa famiglia anagrafica.
  • Tu (o un tuo familiare) avete presentato nei termini la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi.
  • Altri motivi. In questo caso, dovrai fornire una breve descrizione del motivo direttamente nello spazio dedicato del modulo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Canone TV – Rimborso”.

Verificato il diritto al rimborso a cura dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso avverrà con accredito in bolletta.

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